Ecco, dunque, qui di seguito, la sintesi dei possibili accordi con i quali gli imprenditori si alleano, occasionalmente o stabilmente, in tutto od in parte, per formalizzare un’aggregazione tra le loro aziende allo scopo di renderle più forti e meglio competere sui mercati nazionali e/o internazionali.
Tali forme di aggregazione aziendale sono:
- Il contratto di rete è stato introdotto dall’articolo 3, comma 4 ter del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009 n. 33. La rete di imprese è una forma di coordinamento di particolare interesse delle piccole e medie aziende che, senza rinunciare al valore dell’autonomia, vogliono accrescere la forza sui mercati. Il contratto di rete è quello con il quale più imprenditori perseguono il fine di aumentare innovazione e competitività impegnandosi, con modalità predefinite in un comune programma di rete, a cooperare scambiandosi informazioni e/o prestazioni di natura industriale, commerciale o tecnologica od anche ad esercitare, in comune, una o più attività nelle quali sono specializzati.
- Il contratto di consorzio (art. 2602 e seguenti del c.c.) è quello con il quale più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. I consorzi, originariamente, non venivano utilizzati come forme di cooperazione tra imprenditori, bensì per consentire il funzionamento dei contratti di cartello tra imprenditori, limitativi della concorrenza. Solo successivamente, fecero proprie le finalità basate sulla collaborazione tra imprenditori. I consorzi di cooperazione interaziendale volontari, costituenti aggregazione tra imprese, possono essere con attività interna oppure con attività esterna.
- I distretti produttivi rappresentano uno dei maggiori punti di forza del sistema industriale italiano e si configurano come sistemi produttivi locali ed omogenei, contraddistinti da una notevole concentrazione d’imprese industriali ad elevata specializzazione, in prevalenza di piccole e medie dimensioni.
Il distretto industriale è, dunque, un’aggregazione di aziende medio piccole, situate in un territorio circoscritto, specializzate in una o più fasi del processo produttivo caratteristico delle imprese partecipanti, tra loro collegate mediante un’articolata rete di interrelazioni sia di carattere economico che sociale.
I principali provvedimenti sui distretti produttivi sono rappresentati dalla Legge 5 ottobre 1991 n. 317 sugli “Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e la legge 11 maggio 1999 n. 140 sulle “Norme in materia di attività produttive”. - Le joint ventures , non esiste una fattispecie giuridica “ joint venture”. Questa espressione è anglosassone e con essa si indica ogni possibile accordo tra imprenditori che abbia natura associativa e duri limitatamente nel tempo. La joint venture è rivolta all’esercizio di un’attività economica di comune interesse dei sottoscrittori dell’accordo. La locuzione “ joint venture” definisce, soprattutto, gli accordi commerciali internazionali.
- Le associazioni temporanee d’impresa, in sigla “ATI”. Le associazioni temporanee di imprese, articoli 20 – 23 bis della legge n.584 dell’8 agosto 1977, anche dette riunioni temporanee di imprese o raggruppamenti temporanei di imprese rappresentano un accordo di cooperazione occasionale e temporanea fra più aziende senza le stesse costituiscano un’organizzazione comune. Con l’ATI, le imprese s’impegnano a realizzare congiuntamente un’opera complessa che, in quanto tale, va oltre le capacità operative di ciascuna di esse, opera che per le sue caratteristiche può essere scomposta nell’esecuzione, beneficiando di più prestazioni specialistiche ognuna delle quali viene resa dall’azienda partecipante all’ATI. Tale forma di cooperazione tra aziende si fonda sulla disciplina del mandato collettivo con rappresentanza, scelto in alternativa alla costituzione di una società oppure di un consorzio con attività esterna.
- Gruppo Europeo d’Interesse Economico in sigla GEIE, è un istituto giuridico che ha avuto poco successo in Italia ed è stato voluto dal legislatore comunitario con il regolamento 25.07.1985 n. 2137, allo scopo di favorire e facilitare la cooperazione tra operatori economici, imprenditori e professionisti, facenti parte degli Stati membri. La disciplina comunitaria stabilisce talune norme inderogabili e lascia la parte residuale ai singoli Stati membri che possono completare la materia caratteristica dell’istituto con norme applicabili ai GEIE la cui sede è all’interno del loro territorio. La disciplina integrativa dell’Italia riferita ai Gruppi Europei d’Interesse Economico è contenuta nel d.lgs. 23.07.1991 n. 240. Questo istituto, che ha finalità di collaborazione tra soggetti operanti negli stessi settori economici, o ad altri collegati, accosta lo stesso istituto ai consorzi di cooperazione interaziendale con attività esterna. Però, il GEIE, si distingue per due sue caratteristiche essenziali: la transnazionalità e l’ausiliarietà.
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