lunedì 21 gennaio 2013

Modelli di aggregazione tra imprese. La situazione

Fonte StelvioPietrobono.it

Ecco, dunque, qui di seguito, la sin­tesi dei pos­si­bili accordi con i quali gli impren­di­tori si alleano, occa­sion­al­mente o sta­bil­mente, in tutto od in parte, per for­mal­iz­zare un’aggregazione tra le loro aziende allo scopo di ren­derle più forti e meglio com­petere sui mer­cati nazion­ali e/o internazionali.
Tali forme di aggregazione azien­dale sono:
  • Il con­tratto di rete è stato introdotto dall’articolo 3, comma 4 ter del D.L. 10 feb­braio 2009 n. 5, con­ver­tito con mod­ificazioni dalla L. 9 aprile 2009 n. 33. La rete di imp­rese è una forma di coor­di­na­mento di par­ti­co­lare inter­esse delle pic­cole e medie aziende che, senza rin­un­ciare al val­ore dell’autonomia, vogliono accrescere la forza sui mer­cati. Il con­tratto di rete è quello con il quale più impren­di­tori perseguono il fine di aumentare inno­vazione e com­pet­i­tiv­ità impeg­nan­dosi, con modal­ità pre­def­i­nite in un comune pro­gramma di rete, a coop­er­are scam­bian­dosi infor­mazioni e/o prestazioni di natura indus­tri­ale, com­mer­ciale o tec­no­log­ica od anche ad esercitare, in comune, una o più attiv­ità nelle quali sono specializzati.
  • Il con­tratto di con­sorzio (art. 2602 e seguenti del c.c.) è quello con il quale più impren­di­tori isti­tu­is­cono un’organizzazione comune per la dis­ci­plina o per lo svol­gi­mento di deter­mi­nate fasi delle rispet­tive imp­rese. I con­sorzi, orig­i­nar­i­a­mente, non veni­vano uti­liz­zati come forme di coop­er­azione tra impren­di­tori, bensì per con­sen­tire il fun­zion­a­mento dei con­tratti di cartello tra impren­di­tori, lim­i­ta­tivi della con­cor­renza. Solo suc­ces­si­va­mente, fecero pro­prie le final­ità basate sulla col­lab­o­razione tra impren­di­tori. I con­sorzi di coop­er­azione inter­a­zien­dale volon­tari, cos­tituenti aggregazione tra imp­rese, pos­sono essere con attiv­ità interna oppure con attiv­ità esterna.
  • I dis­tretti pro­dut­tivi rap­p­re­sen­tano uno dei mag­giori punti di forza del sis­tema indus­tri­ale ital­iano e si con­fig­u­rano come sis­temi pro­dut­tivi locali ed omo­genei, con­trad­dis­tinti da una notev­ole con­cen­trazione d’imprese indus­tri­ali ad ele­vata spe­cial­iz­zazione, in prevalenza di pic­cole e medie dimen­sioni.
    Il dis­tretto indus­tri­ale è, dunque, un’aggregazione di aziende medio pic­cole, sit­u­ate in un ter­ri­to­rio cir­co­scritto, spe­cial­iz­zate in una o più fasi del processo pro­dut­tivo carat­ter­is­tico delle imp­rese parte­ci­panti, tra loro col­le­gate medi­ante un’articolata rete di inter­re­lazioni sia di carat­tere eco­nom­ico che sociale.
    I prin­ci­pali provved­i­menti sui dis­tretti pro­dut­tivi sono rap­p­re­sen­tati dalla Legge 5 otto­bre 1991 n. 317 sugli “Inter­venti per l’innovazione e lo sviluppo delle pic­cole e medie imp­rese” e la legge 11 mag­gio 1999 n. 140 sulle “Norme in mate­ria di attiv­ità produttive”.
  • Le joint ven­tures , non esiste una fat­tispecie giuridica “ joint ven­ture”. Questa espres­sione è anglosas­sone e con essa si indica ogni pos­si­bile accordo tra impren­di­tori che abbia natura asso­cia­tiva e duri lim­i­tata­mente nel tempo. La joint ven­ture è riv­olta all’esercizio di un’attività eco­nom­ica di comune inter­esse dei sot­to­scrit­tori dell’accordo. La locuzione “ joint ven­ture” definisce, soprat­tutto, gli accordi com­mer­ciali internazionali.
  • Le asso­ci­azioni tem­po­ra­nee d’impresa, in sigla “ATI”. Le asso­ci­azioni tem­po­ra­nee di imp­rese, arti­coli 20 – 23 bis della legge n.584 dell’8 agosto 1977, anche dette riu­nioni tem­po­ra­nee di imp­rese o rag­grup­pa­menti tem­po­ranei di imp­rese rap­p­re­sen­tano un accordo di coop­er­azione occa­sion­ale e tem­po­ranea fra più aziende senza le stesse cos­ti­tu­is­cano un’organizzazione comune. Con l’ATI, le imp­rese s’impegnano a real­iz­zare con­giun­ta­mente un’opera com­p­lessa che, in quanto tale, va oltre le capac­ità oper­a­tive di cias­cuna di esse, opera che per le sue carat­ter­is­tiche può essere scom­posta nell’esecuzione, ben­e­fi­ciando di più prestazioni spe­cial­is­tiche ognuna delle quali viene resa dall’azienda parte­ci­pante all’ATI. Tale forma di coop­er­azione tra aziende si fonda sulla dis­ci­plina del mandato col­let­tivo con rap­p­re­sen­tanza, scelto in alter­na­tiva alla cos­ti­tuzione di una soci­età oppure di un con­sorzio con attiv­ità esterna.
  • Gruppo Europeo d’Interesse Eco­nom­ico in sigla GEIE, è un isti­tuto giuridico che ha avuto poco suc­cesso in Italia ed è stato voluto dal leg­is­la­tore comu­ni­tario con il rego­la­mento 25.07.1985 n. 2137, allo scopo di favorire e facil­itare la coop­er­azione tra oper­a­tori eco­nomici, impren­di­tori e pro­fes­sion­isti, facenti parte degli Stati mem­bri. La dis­ci­plina comu­ni­taria sta­bilisce talune norme indero­ga­bili e las­cia la parte resid­uale ai sin­goli Stati mem­bri che pos­sono com­pletare la mate­ria carat­ter­is­tica dell’istituto con norme applic­a­bili ai GEIE la cui sede è all’interno del loro ter­ri­to­rio. La dis­ci­plina inte­gra­tiva dell’Italia riferita ai Gruppi Europei d’Interesse Eco­nom­ico è con­tenuta nel d.lgs. 23.07.1991 n. 240. Questo isti­tuto, che ha final­ità di col­lab­o­razione tra soggetti oper­anti negli stessi set­tori eco­nomici, o ad altri col­le­gati, accosta lo stesso isti­tuto ai con­sorzi di coop­er­azione inter­a­zien­dale con attiv­ità esterna. Però, il GEIE, si dis­tingue per due sue carat­ter­is­tiche essen­ziali: la transnazion­al­ità e l’ausiliarietà.

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